Beni paesaggistici, esame dell'impatto paesistico del progetto

Modulo secondario

La normativa paesaggistica della Regione Lombardia (Parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale) prevede che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici siano sottoposti a valutazione paesaggistica, applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla Deliberazione della Giunta regionale 08/11/2002, n. 7/11045. Fanno eccezione gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica per i quali valgono le procedure dettate dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 e dalla Legge regionale 11/03/2005, n. 12.

Il progettista deve determinare l'entità dell'impatto paesistico che può risultare inferiore o superiore alla soglia di rilevanza e alla soglia di tolleranza.         

  • se l’impatto del progetto non supera la soglia di rilevanza: è automaticamente accettabile sotto il profilo paesaggistico
  • se l’impatto del progetto supera la soglia di rilevanza è sottoposto a giudizio di impatto paesistico: i procedimenti edilizi devono quindi essere corredati da relazione paesistica.

Il giudizio di impatto paesistico può essere positivo, neutro o negativo ed è espresso dall'ente, che può avvalersi anche del parere della commissione del paesaggio o della commissione edilizia. L'eventuale richiesta di parere alla commissione non sospende né interrompe i termini previsti dalla legge per il rilascio degli atti di assenso o per l'inizio dei lavori.