Voto degli elettori residenti all'estero in occasione di elezioni politiche e referendum

In occasione delle elezioni politiche o dei referendum previsti dagli artt. 75 e 138 della Costituzione, i cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali, residenti all'estero (iscritti all'Aire - Anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono esercitare il diritto di voto attraverso due modalità:

  • all'estero, attraverso il voto per corrispondenza, nella circoscrizione Estero (modalità ordinaria tramite la quale l’elettore riceve il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza. Attenzione: si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato l'Ufficio Consolare competente circa il proprio indirizzo di residenza)
  • in Italia, esprimendo tale opzione all'ufficio consolare di riferimento entro il termine fissato dalla legge (in tal caso l’elettore riceve dal comune italiano di iscrizione aire, la cartolina-avviso per votare in Italia per i candidati delle circoscrizioni nazionali e non per quelli della circoscrizione Estero).

Possono richiedere di votare all'estero, per corrispondenza, anche gli italiani temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni, e i loro familiari conviventi; questa opzione deve pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali entro i 10 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o comunque non oltre il trentesimo giorno antecedente la votazione in Italia (l'opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure può essere recapitata a mano al Comune da persona diversa dall'interessato; può comunque essere presentata anche tramite l'ufficio consolare competente per il territorio).
L'elenco degli elettori che hanno richiesto di votare per corrispondenza viene trasmesso agli uffici consolari competenti.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

Non possono votare per corrispondenza i cittadini italiani residenti in stati con i cui governi non sono state concluse intese per garantire l'eguaglianza, la libertà e la segretezza del voto oppure in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l’esercizio del diritto di voto secondo tali condizioni. I cittadini residenti in questi paesi potranno esercitare il voto in Italia e sono per loro previste agevolazioni di viaggio.

L’opzione per il voto in Italia va esercitata tramite invio di comunicazione scritta all’ufficio consolare di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (art. 4, comma 1, legge 459/2001).
In caso di elezioni anticipate o di referendum l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, legge 459/2001). L'opzione è una dichiarazione redatta su carta libera e deve riportare i dati anagrafici dell'elettore, il luogo di residenza all'estero e l'indicazione del comune di iscrizione Aire o di ultima residenza, l'indicazione della consultazione per la quale viene esercitata l'opzione, la data e la firma dell'elettore.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 52/2015 (art. 2, comma 37, lettera a) "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati".
  • Legge n. 459/2001 "Norme per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" e DPR 104/2003 "Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".
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