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Dal 1° Gennaio 2020 è stata abolita l’IMU e la TASI istituite con la Legge n. 147/2013 (IUC) ed è stata istituita la nuova IMU con la Legge 160/2019, che ha accorpato l’IMU e la TASI.
Con deliberazione di C.C. n. 47 del 19/12/2022 sono state approvate le seguenti aliquote IMU da applicare nell'anno 2023:
Tipologia imponibile | Aliquota 2023 |
Abitazioni principali e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6, C/7) - con esclusione delle categorie A/1-A/8-A/9 | ESENTI |
Abitazioni principali ricomprese nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nel limite di legge (comma 748) | 4,00 ‰ - detrazione € 200,00 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993) (comma 750) | 0,00 ‰ |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (comma751) | 0,00 ‰ |
Fabbricati categoria D (esclusi D/8) (comma 753) | 10,00 ‰ di cui:
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Fabbricati categoria D/8 (comma 753) | 10,60 ‰ di cui:
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Aree fabbricabili | 10,00 ‰ di cui:
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Terreni Agricoli (comma 752) | 10,00 ‰ di cui:
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Altri immobili non compresi nelle categorie precedenti (comma 754) | 10,00 ‰ di cui:
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Inoltre sono state determinate le seguenti agevolazioni IMU per l'anno 2023:
a) esenzione abitazione principale ai sensi del comma 741, lettera b), art. 1, L. 160/2019;
b) esenzione terreni agricoli e immobili individuati ai commi 758-759 art. 1, L. 160/2019;
c) esenzione per l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione po’ essere applicata ad una sola unità;
d) riduzione al 75% dell’imposta per le abitazioni locate a canone concordato (comma 760);
e) riduzione del 50% base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (comma 747 lettera c).
Consulta l'informativa IMU Anno 2023